Scheda · Atto 2 di 4
Ti è arrivato un decreto ingiuntivo come garante
Quali difese del garante vanno proposte subito con l’opposizione e che cosa resta possibile se i termini sono passati.
Vale per te se il decreto ti chiede di pagare come fideiussore o garante. Chi è il garante
Il debito è tuo e non hai firmato garanzie? Le schede sono nell'Osservatorio consumatore.
Che cos’è
Il creditore che non ha un titolo esecutivo contro di te chiede al giudice un decreto ingiuntivo. Lo ottiene producendo la fideiussione e la prova del credito, senza che tu sia sentito. Spesso il decreto è emesso nello stesso tempo contro il debitore e contro i garanti, obbligati in solido.
Con l’opposizione si apre una causa ordinaria in cui il garante può far valere le proprie difese. Molte di queste vanno proposte con il primo atto, a pena di decadenza.
I termini e le regole dell’opposizione sono gli stessi di qualsiasi debitore: li trovi nella scheda sul decreto ingiuntivo dell’Osservatorio consumatore. Qui sono indicati i controlli propri del garante.
Come lo riconosci
Ti viene notificato con il ricorso del creditore e i documenti allegati, fra cui la fideiussione. Controlla in quale veste sei indicato e quale atto di garanzia viene richiamato.
Il Giudice, letto il ricorso di [BANCA] contro [DEBITORE] e contro [GARANTE], fideiussore in forza dell’atto del [DATA], visti i documenti prodotti,
INGIUNGE a [DEBITORE] e a [GARANTE], in solido fra loro, di pagare a [BANCA] la somma di € [IMPORTO], oltre interessi e spese, entro quaranta giorni dalla notifica.
AVVERTE il fideiussore consumatore che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole della fideiussione.
[Città], [data] · Il Giudice [firma]
- 1Chi è ingiunto e in base a quale garanzia. Il decreto deve indicare l’atto di fideiussione. Confrontalo con la copia che hai firmato: data, importo massimo, debiti garantiti.
- 2In solido. Il creditore può chiedere l’intera somma a te, entro l’importo massimo garantito. Il termine di quaranta giorni per l’opposizione decorre per ciascuno dalla propria notifica.
- 3L’avvertimento sulle clausole. Se sei un garante consumatore il giudice deve controllare d’ufficio le clausole della fideiussione e avvertirti delle conseguenze della mancata opposizione. Il controllo riguarda anche la deroga all’art. 1957 c.c.
Che cosa controllare subito
- 1
Le eccezioni da proporre subito
Nell’atto di opposizione proponi le difese che riguardano la garanzia: la decadenza del creditore per l’art. 1957 c.c., la nullità delle clausole conformi allo schema ABI, l’abusività delle clausole se sei consumatore. La Cassazione ha escluso che la nullità della deroga consenta di superare le preclusioni e una Corte d’appello ha ritenuto tardiva l’eccezione di decadenza che non era nell’atto di opposizione.
Cass., sez. III, n. 21406/2026 e n. 12805/2026 · App. Ancona, sez. I, n. 344/2025
- 2
Il controllo d’ufficio se sei consumatore
Se sei un garante consumatore, il giudice deve verificare d’ufficio se la deroga all’art. 1957 c.c. sia abusiva. La Cassazione ha cassato una sentenza d’appello che aveva ritenuto tardiva l’eccezione di decadenza senza compiere questa verifica. Non si è pronunciata sulla natura dell’eccezione: per prudenza proponila comunque nell’atto di opposizione.
Cass., sez. III, n. 11858/2026
- 3
La prova che sei consumatore
Se invochi la tutela del consumatore devi allegarlo e provarlo: per esempio che alla firma non avevi quote né incarichi nella società garantita. La qualifica di consumatore scritta nei moduli della banca non basta.
Cass., sez. I, n. 4051/2026 e n. 4510/2026
- 4
Il giudice competente
Il garante consumatore va citato davanti al giudice del luogo in cui risiede o ha eletto domicilio, anche se il modulo indica il foro della banca. L’incompetenza va eccepita nell’atto di opposizione, indicando il giudice competente.
Art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del consumo · Art. 38 c.p.c. · Cass., sez. VI-1, n. 429/2023
- 5
La prova dello schema ABI
Se la fideiussione è specifica oppure è stata firmata prima o dopo il periodo esaminato dalla Banca d’Italia nel provvedimento del 2005, quel provvedimento da solo non basta a provare la nullità. Servono altri elementi, che puoi chiedere al giudice di acquisire anche con l’ordine di esibizione.
Cass., Sez. Un., n. 24825/2026 · Art. 210 c.p.c.
Se i termini sono già passati
Se il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivo, le difese sulla garanzia non si possono più far valere, salvo i casi che seguono.
Se sei un garante consumatore e il decreto non contiene alcuna motivazione sulle clausole, il giudice dell’esecuzione deve controllarle d’ufficio fino alla vendita o all’assegnazione. Deve anche avvisarti che entro quaranta giorni puoi proporre opposizione tardiva. La Corte di giustizia ha precisato nel 2026 che il controllo resta possibile anche quando il garante consumatore ha opposto il decreto per altri motivi e le clausole non sono mai state esaminate.
Se non sei consumatore questi rimedi non valgono. Nel caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 11862/2026 i garanti, soci della società debitrice, non hanno potuto far valere contro un decreto non opposto la nullità delle clausole conformi allo schema ABI.
Per l’opposizione tardiva dovuta a un’irregolarità della notifica, a caso fortuito o a forza maggiore, vedi la scheda sul decreto ingiuntivo dell’Osservatorio consumatore.
Cass., Sez. Un., n. 9479/2023 · Corte di giustizia UE, ord. 6 ottobre 2026, C-667/24 · Cass., sez. III, n. 11862/2026 · Art. 650 c.p.c.
I termini
| Che cosa | Entro quando | Fonte |
|---|---|---|
| Opposizione al decreto ingiuntivo | 40 giorni dalla notifica | Art. 641 c.p.c. |
| Eccezione di decadenza per l’art. 1957 c.c. | Nell’atto di opposizione, per prudenza | Cass., sez. III, n. 21406/2026 · App. Ancona, sez. I, n. 344/2025 |
| Eccezione di incompetenza per il foro del consumatore | Nell’atto di opposizione | Art. 38 c.p.c. |
| Opposizione tardiva del garante consumatore dopo l’avviso del giudice dell’esecuzione | 40 giorni dall’avviso | Cass., Sez. Un., n. 9479/2023 |
I provvedimenti in archivio
Tutto l'archivio →- 28 agosto 2026 · Corte di cassazione, Sezioni Unite civiliFideiussioni conformi allo schema ABI fuori dal periodo del provvedimento del 2005 e clausola a prima richiestaRinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa: prova della nullità delle fideiussioni specifiche riproduttive dello schema ABI stipulate prima o dopo il periodo esaminato dalla Banca d’Italia e istanza stragiudiziale al garante in presenza della clausola a prima richiesta.
- 29 aprile 2026 · Corte di cassazione, Terza sezione civileDeroga all’art. 1957 c.c. nella fideiussione del consumatore e verifica d’ufficio del giudice d’appelloOpposizione dei fideiussori di una società a decreto ingiuntivo: vessatorietà della clausola che dispensa la banca dal termine dell’art. 1957 c.c. e dovere del giudice di verificarla d’ufficio quando il garante è consumatore.
- 29 aprile 2026 · Corte di cassazione, Terza sezione civileDecreto ingiuntivo non opposto e nullità delle clausole conformi allo schema ABI fatta valere da soci garanti non consumatoriOpposizione all’esecuzione fondata su un decreto ingiuntivo non opposto: i soci garanti della società debitrice, privi della qualità di consumatori, chiedono di far valere la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. conforme allo schema ABI.
- 27 maggio 2025 · Tribunale di BergamoOpposizione tardiva della garante consumatrice e deroga all’art. 1957 c.c. abusivaOpposizione tardiva dopo le Sezioni Unite n. 9479/2023: abusiva la deroga all’art. 1957 c.c. nella fideiussione omnibus prestata per il coniuge, la richiesta stragiudiziale non vale come istanza e il decreto è revocato.
- 31 gennaio 2025 · Tribunale di Udine, Seconda sezione civileDecreto ingiuntivo non opposto: abusive per la garante consumatrice le deroghe agli artt. 1956 e 1957 c.c.Opposizione tardiva dopo la Corte di giustizia (C-693/19) e le Sezioni Unite n. 9479/2023: abusive le deroghe agli artt. 1956 e 1957 c.c., garante liberata perché la banca, ottenuto il decreto, non ha compiuto alcun atto esecutivo contro la debitrice, decreto revocato.
- 26 febbraio 2025 · Corte d’appello di Ancona, Prima sezione civileClausole dello schema ABI vessatorie per il garante consumatore ed eccezione di decadenza proposta dopo le preclusioniAppello del garante consumatore: le clausole riprese dallo schema ABI, compresa la deroga all’art. 1957 c.c., sono vessatorie, ma l’eccezione di decadenza, proposta dopo le preclusioni, non può essere esaminata.
Le norme
- Art. 1944 c.c.Obbligazione del fideiussore
- Art. 1945 c.c.Eccezioni opponibili dal fideiussore
- Art. 1957 c.c.Scadenza dell’obbligazione principale
- Art. 38 c.p.c.Incompetenza
- Art. 210 c.p.c.Ordine di esibizione alla parte o al terzo
- Art. 641 c.p.c.Accoglimento della domanda
- Art. 645 c.p.c.Opposizione
- Art. 3 del Codice del consumoDefinizioni
- Art. 33 del Codice del consumoClausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
Le parole della scheda
Le schede collegate
- Prima: Una richiesta di pagamento come garante
- Dopo: Un atto di precetto come garante
- Tema: La deroga all’art. 1957 c.c.
- Tema: Il garante consumatore
- Tema: La fideiussione conforme allo schema ABI
- Nell’Osservatorio consumatore: Il decreto ingiuntivo: termini e opposizione tardiva
- Nell’Osservatorio consumatore: Corte di giustizia, ord. 6 ottobre 2026, C-667/24: decreto opposto dal garante consumatore
- Nell’Osservatorio consumatore: Cass., sez. I, n. 33348/2025: nullità della deroga dedotta dal fideiussore consumatore dopo le preclusioni
Aggiornata al 21 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.