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Scheda · Atto 3 di 4

Ti è arrivato un atto di precetto come garante

Il titolo contro di te, la notifica del titolo e le difese del garante prima del pignoramento.

Vale per te se il precetto ti intima di pagare come fideiussore o garante. Chi è il garante

Il debito è tuo e non hai firmato garanzie? Le schede sono nell'Osservatorio consumatore.

Che cos’è

Il precetto ti intima di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata. Per notificartelo il creditore deve avere un titolo esecutivo anche nei tuoi confronti.

Il titolo può essere il decreto ingiuntivo emesso contro di te oppure il contratto stesso, se hai firmato la fideiussione davanti al notaio, per esempio intervenendo nell’atto di mutuo, o con la firma autenticata in una scrittura che indica la somma dovuta.

I termini del precetto e le regole generali delle opposizioni sono nella scheda sul precetto dell’Osservatorio consumatore.

Come lo riconosci

Lo notifica l’ufficiale giudiziario o l’avvocato del creditore. Spesso arriva a ciascun garante separatamente dal debitore.

FAC-SIMILE
[CREDITORE] contro [GARANTE]
Rappresentato e difeso dall’Avv. [NOME]
ATTO DI PRECETTO

In forza del contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio [NOME] del [DATA], rep. n. [NUMERO], nel quale [GARANTE] è intervenuto quale fideiussore di [DEBITORE],

dato atto che il titolo non viene notificato ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 385/1993,

INTIMA a [GARANTE] di pagare entro dieci giorni dalla notifica la somma di € [IMPORTO], oltre interessi successivi e spese, con avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata.

Avv. [NOME] · per [CREDITORE]

Fac-simile con dati inventati. Ogni creditore usa un proprio modello.
  1. 1Il titolo contro di te. Controlla che il titolo indicato ti riguardi: l’atto del notaio in cui sei intervenuto come garante, una scrittura con firma autenticata che indica la somma dovuta o un decreto ingiuntivo emesso contro di te.
  2. 2La notifica del titolo. Per i mutui fondiari la legge esonera dalla notifica del titolo contrattuale. Se l’esonero valga anche per il garante è controverso.
  3. 3La somma. Se la fideiussione prevede un importo massimo, di regola è quello il limite di ciò che ti si può chiedere per il debito garantito. Controlla nel modulo che cosa comprende: le spese del procedimento si aggiungono.

Che cosa controllare subito

  1. 1

    Il titolo esecutivo nei tuoi confronti

    Il creditore può procedere contro di te solo con un titolo che ti riguarda: una sentenza o un decreto emesso contro di te, l’atto del notaio in cui sei intervenuto come fideiussore o una scrittura con firma autenticata che indica la somma dovuta. Un mutuo stipulato dal notaio senza la tua partecipazione non è un titolo contro di te.

    Art. 474 c.p.c.

  2. 2

    La notifica del titolo

    Di regola il titolo va notificato prima del precetto o insieme a esso. Per i mutui fondiari la legge esclude l’obbligo, ma è controverso se l’esonero si estenda al garante: nel 2026 il Tribunale di Messina, decidendo sull’opposizione al precetto, ha ritenuto seria la contestazione dei fideiussori a cui il titolo non era stato notificato. I vizi della notifica si fanno valere con l’opposizione agli atti esecutivi, entro venti giorni.

    Artt. 479 e 617 c.p.c. · Art. 41 TUB · Trib. Messina, ord. 10 settembre 2026

  3. 3

    Le difese sulla garanzia

    La decadenza del creditore per l’art. 1957 c.c., la nullità delle clausole conformi allo schema ABI e l’abusività delle clausole se sei consumatore si fanno valere con l’opposizione al precetto. Con la stessa opposizione puoi chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo nei tuoi confronti.

    Art. 615, comma 1, c.p.c. · Trib. Messina, ord. 10 settembre 2026

  4. 4

    Se il titolo è un decreto ingiuntivo

    Le difese che potevi proporre con l’opposizione al decreto non si possono più far valere contro il precetto. Fa eccezione il controllo delle clausole a favore del garante consumatore, descritto nella scheda sul decreto ingiuntivo.

    Cass., Sez. Un., n. 9479/2023

Se i termini sono già passati

Se sono passati venti giorni dalla notifica del precetto, i suoi vizi formali non si possono più contestare con l’opposizione agli atti esecutivi.

Se il titolo è il contratto, le difese sulla garanzia restano proponibili con l’opposizione all’esecuzione anche dopo il pignoramento. Non sono più ammesse dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che si fondino su fatti sopravvenuti o che tu dimostri di non averle potute proporre prima per causa a te non imputabile.

Artt. 615 e 617 c.p.c.

I termini

Che cosaEntro quandoFonte
Pagamento intimato con il precettoNon meno di 10 giorni dalla notificaArt. 480 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali del titolo e del precetto20 giorni dalla notificaArt. 617 c.p.c.
Opposizione al precetto per le difese sulla garanzia, con istanza di sospensionePrima che inizi l’esecuzioneArt. 615, comma 1, c.p.c.

I provvedimenti in archivio

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Le norme

Le parole della scheda

Le schede collegate

Aggiornata al 21 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.