Scheda · Atto 1 di 4
Ti è arrivata una richiesta di pagamento come garante
Che cosa hai firmato, quali date annotare e quali difese del garante dipendono da questa lettera.
Vale per te se hai firmato una fideiussione o un’altra garanzia per il debito di un’altra persona o di una società. Chi è il garante
Il debito è tuo e non hai firmato garanzie? Le schede sono nell'Osservatorio consumatore.
Che cos’è
Con la fideiussione ti sei obbligato personalmente verso il creditore a pagare il debito di un altro, se questi non paga. Di regola sei obbligato in solido con il debitore: il creditore può chiedere il pagamento a te senza dover prima agire contro di lui, salvo che la fideiussione ti riconosca il beneficio della preventiva escussione.
La lettera non è un ordine del giudice. Conta però per le date: se la fideiussione prevede il pagamento a semplice richiesta, una lettera come questa, inviata entro sei mesi dalla scadenza del debito, può bastare al creditore per evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
Per gli aspetti che valgono per qualsiasi debitore, come la cessione del credito a un’altra società, la documentazione da chiedere alla banca e la prescrizione, vedi la scheda sulla lettera di diffida dell’Osservatorio consumatore.
Come lo riconosci
Arriva per raccomandata o per PEC, a volte insieme alla lettera indirizzata al debitore. Può firmarla la banca, un avvocato o la società che ha acquistato il credito o che lo gestisce.
Con atto del [DATA] Lei si è costituito fideiussore di [DEBITORE] fino all’importo massimo di € [IMPORTO].
Il rapporto di [CONTO CORRENTE O FINANZIAMENTO] n. [NUMERO] è stato chiuso con recesso del [DATA] e presenta un saldo debitore di € [IMPORTO].
LA INVITIAMO a pagare la somma entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta come previsto dall’art. [NUMERO] della fideiussione.
In mancanza agiremo nei Suoi confronti per il recupero del credito senza ulteriore avviso.
Ufficio recupero crediti · [BANCA O SOCIETÀ]
- 1La fideiussione e l’importo massimo. Annota la data della firma e l’importo massimo garantito. La data serve per verificare se la fideiussione rientra nel periodo esaminato dalla Banca d’Italia nel 2005. L’importo massimo è di regola il limite di ciò che ti si può chiedere: controlla nel modulo che cosa comprende.
- 2La data in cui il debito è scaduto. La scadenza del finanziamento, il recesso dal conto o la risoluzione del contratto. Da quel giorno decorrono i sei mesi entro cui il creditore deve agire contro il debitore, salvo una deroga valida.
- 3Il pagamento «a semplice richiesta». Se la fideiussione lo prevede, una richiesta scritta come questa, inviata al garante entro i sei mesi, evita la decadenza del creditore quando la deroga all’art. 1957 c.c. è nulla per lo schema ABI. Se sei un consumatore, molti giudici ritengono abusiva anche questa clausola. Annota la data in cui la lettera ti è arrivata.
- 4Che cosa può succedere dopo. Se la fideiussione è contenuta in un atto del notaio, per esempio nel mutuo, o in una scrittura con firma autenticata che indica la somma dovuta, il creditore può avere già un titolo esecutivo e notificarti il precetto. Altrimenti deve prima ottenere un decreto ingiuntivo.
Che cosa controllare subito
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Fideiussione o garanzia autonoma
Se il modulo prevede che paghi «a prima richiesta e senza eccezioni», per la Cassazione questa formula basta di per sé a qualificarlo come contratto autonomo di garanzia. In quel caso non si applica l’art. 1957 c.c. e non puoi opporre al creditore le eccezioni relative al debito garantito. Se il modulo resta una fideiussione, la clausola a prima richiesta ti obbliga a pagare subito ma non elimina le tue eccezioni, che puoi far valere dopo.
Cass., sez. III, n. 19573/2024 · Cass., Sez. Un., n. 24825/2026
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Se hai firmato da consumatore
Se hai garantito il debito di un familiare, di un amico o di una società senza esserne amministratore né socio con una quota rilevante, puoi essere un consumatore anche se il debitore è un’impresa. Conta la tua posizione al momento della firma. Da qui dipendono il giudice competente e la tutela contro le clausole abusive.
Corte di giustizia UE, C-74/15 e C-534/15 · Cass., Sez. Un., n. 5868/2023
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La deroga all’art. 1957 c.c.
Cerca nel modulo la clausola che dispensa il creditore dal rispetto dei termini dell’art. 1957 c.c. Può essere nulla perché riproduce lo schema ABI oppure abusiva se sei consumatore. Se cade e il creditore non ha agito contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza, puoi far valere la sua decadenza.
Art. 1957 c.c. · Art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del consumo
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Le eccezioni del debitore
Come garante puoi opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore, salvo quella derivante dalla sua incapacità: per esempio le contestazioni sul calcolo, sugli interessi e sulle clausole del contratto garantito. Se la fideiussione copre debiti futuri, come quelli di un conto corrente, deve indicare un importo massimo.
Artt. 1938 e 1945 c.c.
Se i termini sono già passati
Il termine indicato nella lettera non è un termine di legge per le tue difese. Le difese del garante si fanno valere di regola nel giudizio che il creditore deve avviare, con l’opposizione al decreto ingiuntivo oppure con l’opposizione al precetto se ha già un titolo esecutivo. Il garante può anche agire per primo, per esempio per far accertare la decadenza del creditore.
Conta invece il momento in cui le proponi. La Cassazione ha escluso che la nullità della deroga consenta di superare le preclusioni: l’eccezione di decadenza proposta solo in appello è inammissibile. Una Corte d’appello l’ha ritenuta tardiva perché non era nell’atto di opposizione. Per prudenza va proposta nel primo atto difensivo.
Cass., sez. III, n. 21406/2026 · App. Ancona, sez. I, n. 344/2025 · Artt. 615 e 645 c.p.c.
I termini
| Che cosa | Entro quando | Fonte |
|---|---|---|
| Istanze del creditore contro il debitore dopo la scadenza del debito garantito | 6 mesi, salvo deroga valida | Art. 1957, comma 1, c.c. |
| Istanza contro il debitore se hai limitato la fideiussione allo stesso termine del debito garantito | 2 mesi | Art. 1957, commi 2 e 3, c.c. |
| Richiesta scritta al garante con la clausola a prima richiesta, quando la deroga è nulla per lo schema ABI | Entro i 6 mesi dell’art. 1957 c.c. | Cass., Sez. Un., n. 24825/2026 |
I provvedimenti in archivio
Tutto l'archivio →- 28 agosto 2026 · Corte di cassazione, Sezioni Unite civiliFideiussioni conformi allo schema ABI fuori dal periodo del provvedimento del 2005 e clausola a prima richiestaRinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa: prova della nullità delle fideiussioni specifiche riproduttive dello schema ABI stipulate prima o dopo il periodo esaminato dalla Banca d’Italia e istanza stragiudiziale al garante in presenza della clausola a prima richiesta.
- 16 luglio 2024 · Corte di cassazione, Terza sezione civileGaranzia «a prima richiesta e senza eccezioni» per un leasing: garanzia autonoma e prova della qualità di consumatoreGaranzia prestata da una persona fisica per i canoni di un leasing immobiliare di una società: onere della prova della qualità di consumatore e qualificazione come contratto autonomo di garanzia, confermata come accertamento di fatto, con l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. ritenuta dal giudice d’appello.
- 5 settembre 2024 · Corte d’appello di Venezia, Prima sezione civileDeroga all’art. 1957 c.c. e clausola a prima richiesta per il garante amministratore e per la garante consumatriceOpposizione a decreto ingiuntivo: nulla la deroga all’art. 1957 c.c. conforme allo schema ABI, decadenza esclusa verso il garante amministratore per la richiesta prevista dalla clausola a prima richiesta, decreto revocato verso la garante consumatrice, per la quale entrambe le clausole sono vessatorie.
- 11 aprile 2025 · Tribunale di Genova, Sesta sezione civileDeroga all’art. 1957 c.c. e clausola a prima richiesta: garante consumatrice e garanti professionistiDecreto confermato verso l’amministratore e il socio al 30%, per i quali basta l’intimazione stragiudiziale. Revocato invece verso la garante consumatrice, per la quale deroga all’art. 1957 c.c. e clausola a prima richiesta sono vessatorie.
Le norme
- Art. 1936 c.c.Nozione
- Art. 1938 c.c.Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
- Art. 1944 c.c.Obbligazione del fideiussore
- Art. 1945 c.c.Eccezioni opponibili dal fideiussore
- Art. 1957 c.c.Scadenza dell’obbligazione principale
- Art. 474 c.p.c.Titolo esecutivo
- Art. 33 del Codice del consumoClausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
Le parole della scheda
Le schede collegate
- Dopo: Un decreto ingiuntivo come garante
- Tema: La deroga all’art. 1957 c.c.
- Tema: Il garante consumatore
- Nell’Osservatorio consumatore: La lettera di diffida o di messa in mora
Aggiornata al 21 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.