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Scheda · Atto 1 di 4

Ti è arrivata una richiesta di pagamento come garante

Che cosa hai firmato, quali date annotare e quali difese del garante dipendono da questa lettera.

Vale per te se hai firmato una fideiussione o un’altra garanzia per il debito di un’altra persona o di una società. Chi è il garante

Il debito è tuo e non hai firmato garanzie? Le schede sono nell'Osservatorio consumatore.

Che cos’è

Con la fideiussione ti sei obbligato personalmente verso il creditore a pagare il debito di un altro, se questi non paga. Di regola sei obbligato in solido con il debitore: il creditore può chiedere il pagamento a te senza dover prima agire contro di lui, salvo che la fideiussione ti riconosca il beneficio della preventiva escussione.

La lettera non è un ordine del giudice. Conta però per le date: se la fideiussione prevede il pagamento a semplice richiesta, una lettera come questa, inviata entro sei mesi dalla scadenza del debito, può bastare al creditore per evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

Per gli aspetti che valgono per qualsiasi debitore, come la cessione del credito a un’altra società, la documentazione da chiedere alla banca e la prescrizione, vedi la scheda sulla lettera di diffida dell’Osservatorio consumatore.

Come lo riconosci

Arriva per raccomandata o per PEC, a volte insieme alla lettera indirizzata al debitore. Può firmarla la banca, un avvocato o la società che ha acquistato il credito o che lo gestisce.

FAC-SIMILE
[BANCA O SOCIETÀ CESSIONARIA]
Raccomandata A/R o PEC · [CITTÀ], [DATA]
Oggetto: richiesta di pagamento al fideiussore

Con atto del [DATA] Lei si è costituito fideiussore di [DEBITORE] fino all’importo massimo di € [IMPORTO].

Il rapporto di [CONTO CORRENTE O FINANZIAMENTO] n. [NUMERO] è stato chiuso con recesso del [DATA] e presenta un saldo debitore di € [IMPORTO].

LA INVITIAMO a pagare la somma entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta come previsto dall’art. [NUMERO] della fideiussione.

In mancanza agiremo nei Suoi confronti per il recupero del credito senza ulteriore avviso.

Ufficio recupero crediti · [BANCA O SOCIETÀ]

Fac-simile con dati inventati. Ogni creditore usa un proprio modello.
  1. 1La fideiussione e l’importo massimo. Annota la data della firma e l’importo massimo garantito. La data serve per verificare se la fideiussione rientra nel periodo esaminato dalla Banca d’Italia nel 2005. L’importo massimo è di regola il limite di ciò che ti si può chiedere: controlla nel modulo che cosa comprende.
  2. 2La data in cui il debito è scaduto. La scadenza del finanziamento, il recesso dal conto o la risoluzione del contratto. Da quel giorno decorrono i sei mesi entro cui il creditore deve agire contro il debitore, salvo una deroga valida.
  3. 3Il pagamento «a semplice richiesta». Se la fideiussione lo prevede, una richiesta scritta come questa, inviata al garante entro i sei mesi, evita la decadenza del creditore quando la deroga all’art. 1957 c.c. è nulla per lo schema ABI. Se sei un consumatore, molti giudici ritengono abusiva anche questa clausola. Annota la data in cui la lettera ti è arrivata.
  4. 4Che cosa può succedere dopo. Se la fideiussione è contenuta in un atto del notaio, per esempio nel mutuo, o in una scrittura con firma autenticata che indica la somma dovuta, il creditore può avere già un titolo esecutivo e notificarti il precetto. Altrimenti deve prima ottenere un decreto ingiuntivo.

Che cosa controllare subito

  1. 1

    Fideiussione o garanzia autonoma

    Se il modulo prevede che paghi «a prima richiesta e senza eccezioni», per la Cassazione questa formula basta di per sé a qualificarlo come contratto autonomo di garanzia. In quel caso non si applica l’art. 1957 c.c. e non puoi opporre al creditore le eccezioni relative al debito garantito. Se il modulo resta una fideiussione, la clausola a prima richiesta ti obbliga a pagare subito ma non elimina le tue eccezioni, che puoi far valere dopo.

    Cass., sez. III, n. 19573/2024 · Cass., Sez. Un., n. 24825/2026

  2. 2

    Se hai firmato da consumatore

    Se hai garantito il debito di un familiare, di un amico o di una società senza esserne amministratore né socio con una quota rilevante, puoi essere un consumatore anche se il debitore è un’impresa. Conta la tua posizione al momento della firma. Da qui dipendono il giudice competente e la tutela contro le clausole abusive.

    Corte di giustizia UE, C-74/15 e C-534/15 · Cass., Sez. Un., n. 5868/2023

  3. 3

    La deroga all’art. 1957 c.c.

    Cerca nel modulo la clausola che dispensa il creditore dal rispetto dei termini dell’art. 1957 c.c. Può essere nulla perché riproduce lo schema ABI oppure abusiva se sei consumatore. Se cade e il creditore non ha agito contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza, puoi far valere la sua decadenza.

    Art. 1957 c.c. · Art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del consumo

  4. 4

    Le eccezioni del debitore

    Come garante puoi opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore, salvo quella derivante dalla sua incapacità: per esempio le contestazioni sul calcolo, sugli interessi e sulle clausole del contratto garantito. Se la fideiussione copre debiti futuri, come quelli di un conto corrente, deve indicare un importo massimo.

    Artt. 1938 e 1945 c.c.

Se i termini sono già passati

Il termine indicato nella lettera non è un termine di legge per le tue difese. Le difese del garante si fanno valere di regola nel giudizio che il creditore deve avviare, con l’opposizione al decreto ingiuntivo oppure con l’opposizione al precetto se ha già un titolo esecutivo. Il garante può anche agire per primo, per esempio per far accertare la decadenza del creditore.

Conta invece il momento in cui le proponi. La Cassazione ha escluso che la nullità della deroga consenta di superare le preclusioni: l’eccezione di decadenza proposta solo in appello è inammissibile. Una Corte d’appello l’ha ritenuta tardiva perché non era nell’atto di opposizione. Per prudenza va proposta nel primo atto difensivo.

Cass., sez. III, n. 21406/2026 · App. Ancona, sez. I, n. 344/2025 · Artt. 615 e 645 c.p.c.

I termini

Che cosaEntro quandoFonte
Istanze del creditore contro il debitore dopo la scadenza del debito garantito6 mesi, salvo deroga validaArt. 1957, comma 1, c.c.
Istanza contro il debitore se hai limitato la fideiussione allo stesso termine del debito garantito2 mesiArt. 1957, commi 2 e 3, c.c.
Richiesta scritta al garante con la clausola a prima richiesta, quando la deroga è nulla per lo schema ABIEntro i 6 mesi dell’art. 1957 c.c.Cass., Sez. Un., n. 24825/2026

I provvedimenti in archivio

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Le norme

Le parole della scheda

Le schede collegate

Aggiornata al 21 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.