Scheda · Tema
La deroga all’art. 1957 c.c.: quando il creditore perde la garanzia
Che cosa prevede la norma, perché la clausola che la deroga può essere nulla e che cosa serve perché la nullità ti giovi.
Vale per te se hai firmato una fideiussione che contiene una deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. Chi è il garante
Che cos’è
L’art. 1957 c.c. protegge il garante dall’inerzia del creditore. Scaduto il debito garantito, il fideiussore resta obbligato solo se il creditore entro sei mesi ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha continuate con diligenza. Secondo l’orientamento consolidato le istanze devono essere giudiziali, per esempio un ricorso per decreto ingiuntivo o un pignoramento.
Molti moduli bancari contengono una clausola che dispensa il creditore da questo termine. Se la clausola è valida, il creditore può agire contro il garante anche anni dopo la scadenza. Se cade, torna la regola dei sei mesi.
La clausola può cadere per due ragioni, che hanno presupposti diversi: perché riproduce lo schema ABI ritenuto contrario alla concorrenza oppure perché è abusiva nei confronti del garante consumatore.
Che cosa controllare
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Le date
Ricostruisci quando il debito è scaduto e quando il creditore ha agito in giudizio contro il debitore. Nel mutuo il termine decorre dalla scadenza dell’ultima rata oppure, se il creditore ha risolto il contratto o ha fatto valere la decadenza dal beneficio del termine, da quel momento. Nel conto corrente decorre dal recesso o dalla revoca del fido. Nella fideiussione omnibus la verifica va fatta per ciascun rapporto garantito.
Cass., sez. III, n. 20773/2025 · App. Torino, sez. I, n. 163/2025 · Trib. Udine, sez. II, n. 96/2025 · App. Milano, sez. I, n. 2834/2025 · Trib. Civitavecchia n. 203/2024
- 2
Che cosa vale come istanza
Una semplice lettera al debitore di regola non basta. Servono iniziative giudiziali, come il ricorso per decreto ingiuntivo, il pignoramento o l’intervento nell’esecuzione promossa da altri contro il debitore, proseguite con diligenza. Le dilazioni concesse al debitore non spostano il termine.
Art. 1957 c.c. · App. Milano, sez. III, n. 2976/2024 · Trib. Bergamo n. 803/2025 · Trib. Macerata n. 824/2025 · App. Milano, sez. I, n. 2834/2025
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La clausola a prima richiesta
Se la fideiussione prevede il pagamento a prima richiesta, una richiesta scritta inviata al garante entro i sei mesi evita la decadenza anche quando la deroga è nulla per lo schema ABI. Per il garante consumatore la questione è aperta (vedi sotto).
Cass., Sez. Un., n. 24825/2026
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Fideiussione o garanzia autonoma
Se il contratto è qualificato come garanzia autonoma, per esempio per la formula «a prima richiesta e senza eccezioni», l’art. 1957 c.c. non si applica.
Cass., sez. III, n. 19573/2024
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L’eccezione nel primo atto
La decadenza non opera da sola: il garante deve eccepirla. Proponila nel primo atto difensivo, insieme alla nullità della deroga. La Cassazione ha ritenuto inammissibile l’eccezione proposta solo in appello, anche se la nullità della deroga era rilevabile d’ufficio. Una Corte d’appello l’ha ritenuta tardiva perché non era nell’atto di opposizione.
Cass., sez. III, n. 21406/2026 e n. 12805/2026 · App. Ancona, sez. I, n. 344/2025
Le questioni aperte
Il rilievo d’ufficio. Per il garante consumatore la Cassazione ha chiesto al giudice di verificare d’ufficio la deroga, cassando una sentenza che aveva ritenuto tardiva l’eccezione di decadenza (n. 11858/2026). In altre pronunce, rese nelle cause sulla nullità per lo schema ABI, la decadenza resta un’eccezione soggetta alle preclusioni (n. 21406/2026 e n. 12805/2026). Anche in una causa del consumatore la Corte d’appello di Ancona ha ritenuto tardiva l’eccezione proposta dopo le preclusioni, pur dichiarando vessatoria la deroga (n. 344/2025). Il rapporto fra i due orientamenti non è stato ancora chiarito: per prudenza l’eccezione va proposta nel primo atto.
La clausola a prima richiesta del garante consumatore. Le Sezioni Unite del 2026 hanno deciso sulla sola nullità per lo schema ABI e non hanno esaminato l’abusività della clausola verso il consumatore. I giudici di merito sono divisi: la ritengono abusiva, fra gli altri, il Tribunale di Vicenza (n. 1356/2025) e la Corte d’appello di Roma (n. 5591/2025). La ritengono valida la Corte d’appello di Torino (n. 204/2026) e il Tribunale di Terni (n. 338/2025).
Le deroghe parziali. Sono state ritenute abusive anche la clausola che allunga il termine a trentasei mesi (App. Milano n. 2834/2025) e quella che lascia alla banca la scelta dei tempi per agire (Trib. Terni n. 338/2025). Le pronunce su queste varianti sono ancora poche.
Cass., sez. III, n. 11858/2026, n. 21406/2026 e n. 12805/2026 · Cass., Sez. Un., n. 24825/2026
I termini
| Che cosa | Entro quando | Fonte |
|---|---|---|
| Istanze del creditore contro il debitore | 6 mesi dalla scadenza del debito garantito | Art. 1957, comma 1, c.c. |
| Istanza contro il debitore se la fideiussione è limitata allo stesso termine del debito garantito | 2 mesi | Art. 1957, commi 2 e 3, c.c. |
| Eccezione di decadenza del garante | Nel primo atto difensivo, per prudenza | Cass., sez. III, n. 21406/2026 · App. Ancona, sez. I, n. 344/2025 |
I provvedimenti in archivio
Tutto l'archivio →- 28 agosto 2026 · Corte di cassazione, Sezioni Unite civiliFideiussioni conformi allo schema ABI fuori dal periodo del provvedimento del 2005 e clausola a prima richiestaRinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa: prova della nullità delle fideiussioni specifiche riproduttive dello schema ABI stipulate prima o dopo il periodo esaminato dalla Banca d’Italia e istanza stragiudiziale al garante in presenza della clausola a prima richiesta.
- 29 aprile 2026 · Corte di cassazione, Terza sezione civileDeroga all’art. 1957 c.c. nella fideiussione del consumatore e verifica d’ufficio del giudice d’appelloOpposizione dei fideiussori di una società a decreto ingiuntivo: vessatorietà della clausola che dispensa la banca dal termine dell’art. 1957 c.c. e dovere del giudice di verificarla d’ufficio quando il garante è consumatore.
- 22 settembre 2025 · Corte di cassazione, Prima sezione civileDeroga all’art. 1957 c.c. firmata senza trattativa dalla garante consumatrice: ricorso del cessionario inammissibileRicorso del cessionario contro la sentenza che aveva ritenuto nulla, per la presunzione dell’art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del consumo, la deroga all’art. 1957 c.c. sottoscritta da una garante consumatrice senza prova della trattativa individuale.
- 22 luglio 2025 · Corte di cassazione, Terza sezione civileDeroga all’art. 1957 c.c. abusiva per il garante consumatore e trattativa sul solo importo garantitoFideiussione di una persona di professione notaio, la cui qualità di consumatore era coperta da giudicato interno, per il finanziamento a una società poi fallita: vessatorietà della deroga ai termini dell’art. 1957 c.c., prova della trattativa, decorrenza del termine nel mutuo e istanza giudiziale nel concordato del debitore.
- 31 maggio 2025 · Corte di cassazione, Terza sezione civileDeroga all’art. 1957 c.c. e pagamento a semplice richiesta nel finanziamento garantito da un familiareFinanziamento per l’acquisto di un’automobile garantito dal figlio del debitore: nullità della clausola che unisce la dispensa dai termini dell’art. 1957 c.c. e il pagamento a semplice richiesta, onere della prova della trattativa a carico della finanziaria.
- 28 settembre 2023 · Corte di cassazione, Terza sezione civileDeroga all’art. 1957 c.c. nella fideiussione della moglie del debitore e significativo squilibrioFinanziamento del 2004 garantito dalla moglie del debitore: la clausola che dispensa la banca dai termini dell’art. 1957 c.c. è idonea a creare un significativo squilibrio, con verifica in concreto rimessa al giudice di merito.
- 23 giugno 2026 · Corte di cassazione, Terza sezione civileEccezione di decadenza dell’art. 1957 c.c. proposta in appello e qualità di consumatore dell’amministratore garanteFideiussione con le clausole dello schema ABI prestata dall’amministratore unico della debitrice: momento in cui si valuta la qualità di consumatore, natura dell’eccezione di decadenza e presupposti del rilievo d’ufficio della nullità.
- 7 ottobre 2024 · Corte d’appello di Milano, Terza sezione civileDeroga all’art. 1957 c.c. vessatoria per la garante consumatrice e diffida stragiudiziale insufficienteFideiussione del 2001 prestata da una consumatrice: senza trattativa individuale la deroga all’art. 1957 c.c. è nulla e la diffida stragiudiziale non basta a evitare la decadenza.
- 26 febbraio 2025 · Corte d’appello di Ancona, Prima sezione civileClausole dello schema ABI vessatorie per il garante consumatore ed eccezione di decadenza proposta dopo le preclusioniAppello del garante consumatore: le clausole riprese dallo schema ABI, compresa la deroga all’art. 1957 c.c., sono vessatorie, ma l’eccezione di decadenza, proposta dopo le preclusioni, non può essere esaminata.
- 23 febbraio 2024 · Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresaAzione rappresentativa dei consumatori: clausole vessatorie nelle fideiussioni di una bancaOrdinanza provvisoria in un’azione rappresentativa: vessatorie verso i fideiussori consumatori sette clausole delle condizioni generali di una banca, fra cui la deroga all’art. 1957 c.c. anche estesa a trentasei mesi, con inibitoria e avvisi ai garanti.
- 16 luglio 2024 · Corte di cassazione, Terza sezione civileGaranzia «a prima richiesta e senza eccezioni» per un leasing: garanzia autonoma e prova della qualità di consumatoreGaranzia prestata da una persona fisica per i canoni di un leasing immobiliare di una società: onere della prova della qualità di consumatore e qualificazione come contratto autonomo di garanzia, confermata come accertamento di fatto, con l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. ritenuta dal giudice d’appello.
- 10 settembre 2026 · Tribunale di Messina, Seconda sezione civileGenitori garanti del mutuo del figlio: qualità di consumatore, deroga all’art. 1957 c.c. e notifica del titoloSospensione dell’efficacia esecutiva del titolo chiesta con l’opposizione a precetto dal mutuatario e dai genitori fideiussori: notifica del titolo al garante e art. 41 TUB, qualità di consumatore dei garanti, deroga all’art. 1957 c.c., titolarità del credito della cessionaria.
Le norme
- Art. 1957 c.c.Scadenza dell’obbligazione principale
- Art. 1341 c.c.Condizioni generali di contratto
- Art. 33 del Codice del consumoClausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
- Art. 34 del Codice del consumoAccertamento della vessatorietà delle clausole
- Art. 36 del Codice del consumoNullità di protezione
- Art. 2 della legge n. 287/1990Intese restrittive della libertà di concorrenza
Le parole della scheda
Le schede collegate
- Dopo: Il garante consumatore
- Tema: Il garante consumatore
- Tema: La fideiussione conforme allo schema ABI
- Nell’Osservatorio: Le clausole della fideiussione: come le hanno valutate i giudici
Aggiornata al 21 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.