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Scheda · Tema

La deroga all’art. 1957 c.c.: quando il creditore perde la garanzia

Che cosa prevede la norma, perché la clausola che la deroga può essere nulla e che cosa serve perché la nullità ti giovi.

Vale per te se hai firmato una fideiussione che contiene una deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. Chi è il garante

Che cos’è

L’art. 1957 c.c. protegge il garante dall’inerzia del creditore. Scaduto il debito garantito, il fideiussore resta obbligato solo se il creditore entro sei mesi ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha continuate con diligenza. Secondo l’orientamento consolidato le istanze devono essere giudiziali, per esempio un ricorso per decreto ingiuntivo o un pignoramento.

Molti moduli bancari contengono una clausola che dispensa il creditore da questo termine. Se la clausola è valida, il creditore può agire contro il garante anche anni dopo la scadenza. Se cade, torna la regola dei sei mesi.

La clausola può cadere per due ragioni, che hanno presupposti diversi: perché riproduce lo schema ABI ritenuto contrario alla concorrenza oppure perché è abusiva nei confronti del garante consumatore.

Che cosa controllare

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    Le date

    Ricostruisci quando il debito è scaduto e quando il creditore ha agito in giudizio contro il debitore. Nel mutuo il termine decorre dalla scadenza dell’ultima rata oppure, se il creditore ha risolto il contratto o ha fatto valere la decadenza dal beneficio del termine, da quel momento. Nel conto corrente decorre dal recesso o dalla revoca del fido. Nella fideiussione omnibus la verifica va fatta per ciascun rapporto garantito.

    Cass., sez. III, n. 20773/2025 · App. Torino, sez. I, n. 163/2025 · Trib. Udine, sez. II, n. 96/2025 · App. Milano, sez. I, n. 2834/2025 · Trib. Civitavecchia n. 203/2024

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    Che cosa vale come istanza

    Una semplice lettera al debitore di regola non basta. Servono iniziative giudiziali, come il ricorso per decreto ingiuntivo, il pignoramento o l’intervento nell’esecuzione promossa da altri contro il debitore, proseguite con diligenza. Le dilazioni concesse al debitore non spostano il termine.

    Art. 1957 c.c. · App. Milano, sez. III, n. 2976/2024 · Trib. Bergamo n. 803/2025 · Trib. Macerata n. 824/2025 · App. Milano, sez. I, n. 2834/2025

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    La clausola a prima richiesta

    Se la fideiussione prevede il pagamento a prima richiesta, una richiesta scritta inviata al garante entro i sei mesi evita la decadenza anche quando la deroga è nulla per lo schema ABI. Per il garante consumatore la questione è aperta (vedi sotto).

    Cass., Sez. Un., n. 24825/2026

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    Fideiussione o garanzia autonoma

    Se il contratto è qualificato come garanzia autonoma, per esempio per la formula «a prima richiesta e senza eccezioni», l’art. 1957 c.c. non si applica.

    Cass., sez. III, n. 19573/2024

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    L’eccezione nel primo atto

    La decadenza non opera da sola: il garante deve eccepirla. Proponila nel primo atto difensivo, insieme alla nullità della deroga. La Cassazione ha ritenuto inammissibile l’eccezione proposta solo in appello, anche se la nullità della deroga era rilevabile d’ufficio. Una Corte d’appello l’ha ritenuta tardiva perché non era nell’atto di opposizione.

    Cass., sez. III, n. 21406/2026 e n. 12805/2026 · App. Ancona, sez. I, n. 344/2025

Le questioni aperte

Il rilievo d’ufficio. Per il garante consumatore la Cassazione ha chiesto al giudice di verificare d’ufficio la deroga, cassando una sentenza che aveva ritenuto tardiva l’eccezione di decadenza (n. 11858/2026). In altre pronunce, rese nelle cause sulla nullità per lo schema ABI, la decadenza resta un’eccezione soggetta alle preclusioni (n. 21406/2026 e n. 12805/2026). Anche in una causa del consumatore la Corte d’appello di Ancona ha ritenuto tardiva l’eccezione proposta dopo le preclusioni, pur dichiarando vessatoria la deroga (n. 344/2025). Il rapporto fra i due orientamenti non è stato ancora chiarito: per prudenza l’eccezione va proposta nel primo atto.

La clausola a prima richiesta del garante consumatore. Le Sezioni Unite del 2026 hanno deciso sulla sola nullità per lo schema ABI e non hanno esaminato l’abusività della clausola verso il consumatore. I giudici di merito sono divisi: la ritengono abusiva, fra gli altri, il Tribunale di Vicenza (n. 1356/2025) e la Corte d’appello di Roma (n. 5591/2025). La ritengono valida la Corte d’appello di Torino (n. 204/2026) e il Tribunale di Terni (n. 338/2025).

Le deroghe parziali. Sono state ritenute abusive anche la clausola che allunga il termine a trentasei mesi (App. Milano n. 2834/2025) e quella che lascia alla banca la scelta dei tempi per agire (Trib. Terni n. 338/2025). Le pronunce su queste varianti sono ancora poche.

Cass., sez. III, n. 11858/2026, n. 21406/2026 e n. 12805/2026 · Cass., Sez. Un., n. 24825/2026

I termini

Che cosaEntro quandoFonte
Istanze del creditore contro il debitore6 mesi dalla scadenza del debito garantitoArt. 1957, comma 1, c.c.
Istanza contro il debitore se la fideiussione è limitata allo stesso termine del debito garantito2 mesiArt. 1957, commi 2 e 3, c.c.
Eccezione di decadenza del garanteNel primo atto difensivo, per prudenzaCass., sez. III, n. 21406/2026 · App. Ancona, sez. I, n. 344/2025

I provvedimenti in archivio

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Le norme

Le parole della scheda

Le schede collegate

Aggiornata al 21 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.