Scheda · Atto 4 di 4
Ti è arrivato un pignoramento come garante
Che cosa cambia per il garante: il beneficio di escussione, il controllo delle clausole e i rapporti con il debitore.
Vale per te se il pignoramento colpisce i tuoi beni per un debito che hai garantito. Chi è il garante
Il debito è tuo e non hai firmato garanzie? Le schede sono nell'Osservatorio consumatore.
Che cos’è
Il pignoramento è il primo atto dell’esecuzione forzata. Contro il garante si svolge con le stesse regole previste per qualsiasi debitore. Cambiano solo alcune difese e i beni colpiti, che sono i tuoi.
I limiti per lo stipendio, la pensione e il conto sono descritti nella scheda sul pignoramento presso terzi. Le regole sulla casa sono nella scheda sul pignoramento della casa. Entrambe sono nell’Osservatorio consumatore.
Se paghi, anche dopo il pignoramento, subentri nei diritti del creditore verso il debitore e puoi chiedergli il rimborso.
Come lo riconosci
Può colpire i tuoi crediti presso terzi, come lo stipendio, la pensione o il conto, oppure un immobile. Nel primo caso l’atto è notificato anche al datore di lavoro, all’ente o alla banca.
Ad istanza di [CREDITORE], in forza del decreto ingiuntivo n. [NUMERO] emesso contro [DEBITORE] e [GARANTE] in solido e del precetto notificato il [DATA],
PIGNORA i crediti di [GARANTE], fideiussore di [DEBITORE], verso [DATORE DI LAVORO O BANCA], nei limiti di legge, fino a € [IMPORTO].
Cita [GARANTE] a comparire davanti al giudice dell’esecuzione all’udienza del [DATA].
L’Ufficiale giudiziario [firma]
- 1Il titolo. Se è un decreto ingiuntivo non opposto che non motiva sulle clausole e sei un garante consumatore, il giudice dell’esecuzione deve controllarle.
- 2Il terzo e la somma. I limiti di pignorabilità sono quelli di qualsiasi debitore. Se la fideiussione prevede un importo massimo, di regola è quello il limite del tuo debito garantito: le spese del procedimento si aggiungono.
- 3L’udienza. Davanti al giudice dell’esecuzione puoi far valere le contestazioni sul titolo e sugli atti, nei termini delle opposizioni.
Che cosa controllare subito
- 1
Il beneficio di escussione
Se la fideiussione ti riconosce il beneficio della preventiva escussione, puoi chiedere che il creditore agisca prima sui beni del debitore. Devi indicarli e, salvo patto contrario, anticipare le spese. Il beneficio va fatto valere quando il creditore ti chiede il pagamento in giudizio: se il titolo è un decreto ingiuntivo non opposto, non puoi più invocarlo. Nei moduli bancari è spesso escluso.
Art. 1944 c.c.
- 2
Il controllo delle clausole
Se il titolo è un decreto ingiuntivo non opposto che non motiva sulle clausole e sei un garante consumatore, il giudice dell’esecuzione deve controllare d’ufficio le clausole della fideiussione fino alla vendita o all’assegnazione. Ti informa dell’esito e ti avvisa che entro quaranta giorni puoi proporre opposizione tardiva, limitata all’abusività delle clausole.
Cass., Sez. Un., n. 9479/2023
- 3
Le difese sulla garanzia
Se il titolo è il contratto e non un provvedimento del giudice, le difese sulla garanzia si propongono con l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione. Non sono ammesse dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o causa a te non imputabile.
Art. 615, comma 2, c.p.c.
- 4
Puoi agire contro il debitore prima di pagare
Quando sei convenuto in giudizio per il pagamento o il debitore è divenuto insolvente, puoi agire contro di lui anche prima di pagare, perché ti procuri la liberazione o ti dia le garanzie necessarie per il rimborso.
Art. 1953 c.c.
- 5
Se paghi
Chi paga come fideiussore subentra nei diritti del creditore verso il debitore e può chiedergli il rimborso di capitale, interessi e spese. Prima di pagare avvisa il debitore: se non lo fai, potrà opporti le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore. Dopo aver pagato comunicaglielo: se non lo fai e il debitore paga di nuovo, perdi il regresso verso di lui. In entrambi i casi puoi chiedere la restituzione al creditore.
Artt. 1949, 1950 e 1952 c.c.
Se i termini sono già passati
Dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, le opposizioni sulla garanzia non sono più ammesse, salvo fatti sopravvenuti o causa a te non imputabile. Resta il rapporto con il debitore: ciò che il creditore ricava dai tuoi beni ti dà diritto al regresso nei suoi confronti.
Per i limiti e i termini che valgono per ogni debitore vedi le schede dell’Osservatorio consumatore sul pignoramento presso terzi, sul pignoramento della casa e sull’avviso di vendita.
Art. 615, comma 2, c.p.c. · Art. 1950 c.c.
I termini
| Che cosa | Entro quando | Fonte |
|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione | Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o causa non imputabile | Art. 615, comma 2, c.p.c. |
| Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dal compimento dell’atto | Art. 617 c.p.c. |
| Opposizione tardiva del garante consumatore dopo l’avviso del giudice dell’esecuzione | 40 giorni dall’avviso | Cass., Sez. Un., n. 9479/2023 |
I provvedimenti in archivio
Tutto l'archivio →- 31 gennaio 2025 · Tribunale di Udine, Seconda sezione civileDecreto ingiuntivo non opposto: abusive per la garante consumatrice le deroghe agli artt. 1956 e 1957 c.c.Opposizione tardiva dopo la Corte di giustizia (C-693/19) e le Sezioni Unite n. 9479/2023: abusive le deroghe agli artt. 1956 e 1957 c.c., garante liberata perché la banca, ottenuto il decreto, non ha compiuto alcun atto esecutivo contro la debitrice, decreto revocato.
- 9 aprile 2024 · Tribunale di Bergamo, Terza sezione civileOpposizione tardiva delle garanti consumatrici: nulle la deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola a prima richiestaOpposizione tardiva: vessatorie verso le garanti consumatrici la clausola a prima richiesta e la deroga all’art. 1957 c.c., anche implicita. Il decreto è revocato perché nei sei mesi mancava un’azione giudiziale.
Le norme
- Art. 1944 c.c.Obbligazione del fideiussore
- Art. 1949 c.c.Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
- Art. 1950 c.c.Regresso contro il debitore principale
- Art. 1953 c.c.Rilievo del fideiussore
- Art. 615 c.p.c.Forma dell’opposizione
- Art. 617 c.p.c.Forma dell’opposizione
Le parole della scheda
Le schede collegate
- Prima: Un atto di precetto come garante
- Tema: Il garante consumatore
- Nell’Osservatorio consumatore: Il pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto
- Nell’Osservatorio consumatore: Il pignoramento della casa
- Nell’Osservatorio consumatore: Corte di giustizia, ord. 6 ottobre 2026, C-667/24: decreto opposto dal garante consumatore
Aggiornata al 21 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.